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Normativa Regione Umbria Vigente

Raccolta delle Leggi Regionali inerenti i tartufi

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In allegato:

ORDINANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 32 L. N. 833/78 E 50 DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000, N. 267 E S.M.I., PER BONIFICA DI AREE UBICATE IN LOC. PRETOLA E MONTELAGUARDIA.

 

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TITOLO VII
TARTUFI E FUNGHI
CAPO I
RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI

Articolo 99
(Disposizioni generali)
1. La Regione, in coerenza con le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire:
a) la tutela del patrimonio tartuficolo regionale;
b) lo sviluppo della tartuficoltura;
c) la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.
2. La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro, quale risorsa di grande valore ambientale ed economico delle zone montane e collinari, con:
a) la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell'Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella Regione;
b) l'adozione di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria.
3. La Regione tutela e valorizza il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell' articolo 110 ,per il miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani e svantaggiati nonché per attenuare l'esodo demografico.


Articolo 100

(Ambiti del territorio dove la raccolta di tartufi è libera)
1. La raccolta dei tartufi è libera:
a) nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla normativa.


Articolo 101

(Delimitazione delle tartufaie)
1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
2. Le unioni di comuni, previo parere della commissione di cui all' articolo 104 autorizzano la delimitazione delle tartufaie mediante le tabelle di cui al comma 1 .
3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno tartuficolo, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra «Raccolta dei tartufi riservata». Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno o ancorate ad alberi e loro rami senza provocare strozzature o
danneggiamenti alle parti vegetali ove vengano apposte.

 

...segue nell'allegato PDF

Allegati:
Scarica questo file (PDFPrint (2) Legge regionale 9 aprile 2015, n. 12  Consiglio Regionale dell'Umbria (2).pdf)Legge regionale 9 aprile 2015 n.12[formato pdf]175 kB

Un interessante cronistoria relativa alle normative Regionali.

Allegati:
Scarica questo file (Diario_di_una_legge.pdf)Diario di una legge[ ]1680 kB
Scarica questo file (Diario_di_una_legge.pdf)Diario di una legge[ ]1680 kB

Cani e gatti, la Regione Umbria detta le nuove regole

 

Articolonuovenorme

Più volte era stata richiesta una normativa che unificasse le varie Leggi esistenti in Umbria circa la detenzione dei cani e di altri animali da affezione.

La Regione ha quindi elaborato un provvedimento chiarificatore che punta ad armonizzare le confusioni che in passato venivano generate al riguardo.

In allegato trovate

  • Un interessante Articolo di quotidiano de "Il Giornale dell'ìUmbria" di oggi 12 Ottobre 2012 
  • Il Bollettino Regionale, utile ed insispensabile guida alle nuove norme della Regione Umbria.

 

Regione Umbria

L.R. 26 maggio 2004, n. 8 (1).

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 9 giugno 2004, n. 24.

Art. 1

Integrazioni all'articolo 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6,sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro con:

a) la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell'Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella Regione;

b) l'adozione di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria.

1-ter. La Regione tutela e valorizza il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell'articolo 2».

Art. 2

Modificazioni all'articolo 2.

(giurisprudenza)

1. L'articolo 2 della L.R. n. 6/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

Ambiti in cui la raccolta è libera.

1. La raccolta dei tartufi è libera:

a) nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa;

b) [nei parchi e nelle oasi, con esclusione delle zone di «riserva integrale»

come definite dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, nonché nelle aree demaniali, nelle zone di ripopolamento e cattura, zone addestramento cani] (2);

c) [nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agro-turistico-venatorie nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di caccia chiusa, con modalità di accesso definite dalla Giunta regionale sentite le associazioni ed il legale

rappresentante dell'ente gestore o dell'azienda proprietaria] (3)».

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 212 (Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 212 (Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

Art. 3

Modificazioni all'articolo 3.

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della L.R. n. 6/1994, le parole: «Sono fatte salve le tabellazioni già apposte» sono soppresse.

Art. 4

Integrazioni all'articolo 4.

(giurisprudenza)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 6/1994 sono aggiunti iseguenti:

«2-bis. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie.

2-ter. Il requisito della presenza diffusa del tartufo ai fini del riconoscimento di tartufaia controllata è accertato dalla Commissione con il cane addestrato, durante il periodo della raccolta, mediante controlli a campione.

2-quater. La superficie massima delle tartufaie controllate non può superare i tre ettari.

2-quinquies. Nei confronti di eventuali consorzi od altre forme associative tra aventi titolo alle tartufaie controllate, comunque tra loro confinanti, il limite di cui al comma 2-quater è elevato a quindici ettari».

Art. 5

Modificazioni all'articolo 5.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della L.R. n. 6/1994, le parole: «piano quinquennale» sono sostituite dalle parole: «piano triennale».

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della L.R. n. 6/1994 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle parole: «un anno».

3. Al comma 5 dell'articolo 5 della L.R. n. 6/1994 la parola: «quinquennale» è sostituita dalla parola: «triennale».

Art. 6

Modificazioni all'articolo 6.

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della L.R. n. 6/1994 le parole: «lire 50.000» sono sostituite dalle parole: «euro 26,00».

Art. 7

Modificazioni ed integrazioni all'articolo 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 6/1994 le parole: «idonee piante tartufigene» sono sostituite dalle parole: «piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 6/1994 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le tartufaie coltivate possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone vocate come da apposita mappatura di cui all'articolo 19».

Art. 8

Modificazioni all'articolo 9.

1. Alla lettera b) del comma 2, dell'articolo 9 della L.R. n. 6/1994 la parola:«quinquennale» è sostituita dalla parola: «triennale».

Art. 9

Modificazioni all'articolo 10.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della L.R. n. 6/1994 sono abrogati.

2. Il comma 6 dell'articolo 10 della L.R. n. 6/1994 è sostituito dal seguente:

«6. L'accesso alle zone di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 non può essere subordinato al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere».

Art. 10

Modificazioni ed integrazioni all'articolo 12.

1. Le lettere a) e d) del comma 2 dell'articolo 12 della L.R. n. 6/1994, sono così sostituite:

«a) dalla ultima domenica di settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

d) dall'ultima domenica di maggio al 31 agosto: Tuber aestivum Vitt detto volgarmente tartufo d'estate o scorsone».

2. Al comma 4 dell'art. 12 della L.R. n. 6/1994 la frase: «da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole» è sostituita dalla seguente:

«da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della L.R. n. 6/1994 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella:

orari

4-ter. Nel periodo di vigenza dell'ora legale gli orari indicati sono posticipati di un'ora».

4. I commi 8 e 9 dell'articolo 12 della L.R. n. 6/1994 sono sostituiti dai seguenti:

«8. In relazione all'andamento climatico stagionale, su proposta delle Comunità montane, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.

9. La Comunità montana, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta».

Art. 11

Integrazioni all'articolo 13.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della L.R. n. 6/1994, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma 2, le Comunità montane e le Associazioni tartufai possono organizzare appositi corsi».

Art. 12

Modificazioni ed integrazioni all'articolo 15.

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 15 della L.R. n. 6/1994, è aggiunta la seguente:

«f-bis). La costituzione di zone sperimentali a gestione speciale previo accordo tra le Comunità montane e le associazioni tartufai».

2. Il comma 5 dell'articolo 15 della L.R. n. 6/1994, è sostituito dal seguente:

«5. L'azienda costituita ai sensi dell'articolo 112, comma 6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, cura la produzione di piante tartufigene certificate con le modalità stabilite con la presente legge».

Art. 13

Modificazioni all'articolo 19.

1. L'articolo 19 della L.R. n. 6/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 Zone geografiche.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane, anche in collaborazione con le Associazioni tartufai, effettuano la mappatura in scala 1:25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura.

2. I Comuni possono inserire tali aree nel Piano regolatore generale quali zone di particolare rispetto naturalistico.

3. Nelle aree particolarmente vocate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d'acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d'acqua».

Art. 14

Modificazioni all'articolo 20.

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della L.R. n. 6/1994:

a) le parole: «da lire 300.000 a lire 3.000.000», sono sostituite dalle parole:«da euro 155,00 a euro 1.549,00»;

b) le parole: «da lire 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle parole:«da euro 52,00 a euro 516,00»;

c) le parole: «da lire 10.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 5,00 a euro 52,00»;

d) le parole: «da lire 10.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 5,00 a euro 52,00»;

e) le parole: «da lire 10.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 5,00 a euro 52,00»;

f) le parole: «da lire 500.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle parole:«da euro 258,00 a euro 2.582,00»;

g) le parole: «da lire 500.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle parole:«da euro 258,00 a euro 2.582,00»;

h) le parole: «da lire 10.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 5,00 a euro 52,00»;

i) le parole: «da lire 300.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 155,00 a euro 1.549,00»;

l) le parole: «da lire 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 52,00 a euro 516,00» (4);

m) le parole: «da lire 500.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle parole:«da euro 258,00 a euro 2.582,00» (5);

n) le parole: «da lire 1.000.000 a lire 10.000.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 516,00 a euro 5.165,00» (6);

o) le parole: «da lire 500.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle parole:«da euro 258,00 a euro 2.582,00» (7);

p) le parole: «da lire 500.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle parole:«da euro 258,00 a euro 2.582,00» (8);

q) le parole: «da lire 10.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 5,00 a euro 52,00» (9);

r) le parole: «da lire 500.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle parole:«da euro 258,00 a euro 2.582,00» (10);

s) le parole: «da lire 300.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle parole:«da euro 155,00 a euro 1.549,00» (11);

t) le parole: «da lire 300.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle parole:«da euro 155,00 a euro 1.549,00» (12);

u) le parole: «da lire 20.000 a lire 200.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 10,00 a euro 103,00» (13);

v) le parole: «da lire 50.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 25,00 a euro 258,00» (14);

z) le parole: «da lire 5.000 a lire 50.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 3,00 a euro 26,00» (15).

2. Il comma 6 dell'articolo 20 della L.R. n. 6/1994 è sostituito dal seguente:

«6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dalla Comunità montana con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione».

(4) La presente lettera, in origine indicata come lettera j) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(5) La presente lettera, in origine indicata come lettera k) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(6) La presente lettera, in origine indicata come lettera l) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(7) La presente lettera, in origine indicata come lettera m) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(8) La presente lettera, in origine indicata come lettera n) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(9) La presente lettera, in origine indicata come lettera o) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(10) La presente lettera, in origine indicata come lettera p) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(11) La presente lettera, in origine indicata come lettera q) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(12) La presente lettera, in origine indicata come lettera r) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(13) La presente lettera, in origine indicata come lettera s) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(14) La presente lettera, in origine indicata come lettera t) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(15) La presente lettera, in origine indicata come lettera u) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

Art. 15

Modificazioni all'articolo 22.

1. Il comma 4 dell'articolo 22 della L.R. n. 6/1994 è sostituito dal seguente:

«4. Il sessanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 20 spettano alle Comunità montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni tartufai».

Art. 16

1. Dopo l'articolo 22 della L.R. n. 6/1994 è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

Norme regolamentari.

1. La Regione emana entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge norme regolamentari per l'attuazione della stessa, sentita la competente Commissione consiliare».

Art. 17

Norma finanziaria.

1. Al finanziamento della minore entrata quantificata in ottantamila euro con imputazione all'UPB 1.01.001 (Cap. 100) parte entrata per l'anno 2004 e successivi, derivante dall'applicazione dell'art. 22, comma 4, della L.R. n.6/1994, così come sostituito dall'art. 15 della presente legge si provvede con

13 riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, con imputazione alla UPB 07.1.013 (Cap. 4190/6260) del bilancio parte spesa.

2. La Giunta regionale è autorizzata a norma della vigente legge regionale di contabilità ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, al bilancio regionale.

Art. 18

Norma finale.

1. La Commissione di cui all'articolo 6 della L.R. n. 6/1994 effettua la verifica delle tartufaie controllate, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e, qualora accerti l'inesistenza del requisito della presenza diffusa pari a due chilogrammi per ettaro, propone la revoca del riconoscimento alla competente Comunità montana.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le tartufaie controllate costituite precedentemente dovranno essere riperimetrate.

 

Regione Umbria

L.R. 26 maggio 2004, n. 8 (1).

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 9 giugno 2004, n. 24.

Art. 1

Integrazioni all'articolo 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6,sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro con:

a) la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell'Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella Regione;

b) l'adozione di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria.

1-ter. La Regione tutela e valorizza il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell'articolo 2».

Art. 2

Modificazioni all'articolo 2.

(giurisprudenza)

1. L'articolo 2 della L.R. n. 6/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

Ambiti in cui la raccolta è libera.

1. La raccolta dei tartufi è libera:

a) nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa;

b) [nei parchi e nelle oasi, con esclusione delle zone di «riserva integrale»

come definite dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, nonché nelle aree demaniali, nelle zone di ripopolamento e cattura, zone addestramento cani] (2);

c) [nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agro-turistico-venatorie nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di caccia chiusa, con modalità di accesso definite dalla Giunta regionale sentite le associazioni ed il legale

rappresentante dell'ente gestore o dell'azienda proprietaria] (3)».

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 212 (Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 212 (Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

Art. 3

Modificazioni all'articolo 3.

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della L.R. n. 6/1994, le parole: «Sono fatte salve le tabellazioni già apposte» sono soppresse.

Art. 4

Integrazioni all'articolo 4.

(giurisprudenza)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 6/1994 sono aggiunti iseguenti:

«2-bis. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie.

2-ter. Il requisito della presenza diffusa del tartufo ai fini del riconoscimento di tartufaia controllata è accertato dalla Commissione con il cane addestrato, durante il periodo della raccolta, mediante controlli a campione.

2-quater. La superficie massima delle tartufaie controllate non può superare i tre ettari.

2-quinquies. Nei confronti di eventuali consorzi od altre forme associative tra aventi titolo alle tartufaie controllate, comunque tra loro confinanti, il limite di cui al comma 2-quater è elevato a quindici ettari».

Art. 5

Modificazioni all'articolo 5.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della L.R. n. 6/1994, le parole: «piano quinquennale» sono sostituite dalle parole: «piano triennale».

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della L.R. n. 6/1994 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle parole: «un anno».

3. Al comma 5 dell'articolo 5 della L.R. n. 6/1994 la parola: «quinquennale» è sostituita dalla parola: «triennale».

Art. 6

Modificazioni all'articolo 6.

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della L.R. n. 6/1994 le parole: «lire 50.000» sono sostituite dalle parole: «euro 26,00».

Art. 7

Modificazioni ed integrazioni all'articolo 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 6/1994 le parole: «idonee piante tartufigene» sono sostituite dalle parole: «piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 6/1994 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le tartufaie coltivate possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone vocate come da apposita mappatura di cui all'articolo 19».

Art. 8

Modificazioni all'articolo 9.

1. Alla lettera b) del comma 2, dell'articolo 9 della L.R. n. 6/1994 la parola:«quinquennale» è sostituita dalla parola: «triennale».

Art. 9

Modificazioni all'articolo 10.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della L.R. n. 6/1994 sono abrogati.

2. Il comma 6 dell'articolo 10 della L.R. n. 6/1994 è sostituito dal seguente:

«6. L'accesso alle zone di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 non può essere subordinato al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere».

Art. 10

Modificazioni ed integrazioni all'articolo 12.

1. Le lettere a) e d) del comma 2 dell'articolo 12 della L.R. n. 6/1994, sono così sostituite:

«a) dalla ultima domenica di settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

d) dall'ultima domenica di maggio al 31 agosto: Tuber aestivum Vitt detto volgarmente tartufo d'estate o scorsone».

2. Al comma 4 dell'art. 12 della L.R. n. 6/1994 la frase: «da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole» è sostituita dalla seguente:

«da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della L.R. n. 6/1994 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4-ter. Nel periodo di vigenza dell'ora legale gli orari indicati sono posticipati di un'ora».

4. I commi 8 e 9 dell'articolo 12 della L.R. n. 6/1994 sono sostituiti dai seguenti:

«8. In relazione all'andamento climatico stagionale, su proposta delle Comunità montane, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.

9. La Comunità montana, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta».

Art. 11

Integrazioni all'articolo 13.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della L.R. n. 6/1994, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma 2, le Comunità montane e le Associazioni tartufai possono organizzare appositi corsi».

Art. 12

Modificazioni ed integrazioni all'articolo 15.

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 15 della L.R. n. 6/1994, è aggiunta la seguente:

«f-bis). La costituzione di zone sperimentali a gestione speciale previo accordo tra le Comunità montane e le associazioni tartufai».

2. Il comma 5 dell'articolo 15 della L.R. n. 6/1994, è sostituito dal seguente:

«5. L'azienda costituita ai sensi dell'articolo 112, comma 6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, cura la produzione di piante tartufigene certificate con le modalità stabilite con la presente legge».

Art. 13

Modificazioni all'articolo 19.

1. L'articolo 19 della L.R. n. 6/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 Zone geografiche.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane, anche in collaborazione con le Associazioni tartufai, effettuano la mappatura in scala 1:25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura.

2. I Comuni possono inserire tali aree nel Piano regolatore generale quali zone di particolare rispetto naturalistico.

3. Nelle aree particolarmente vocate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d'acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d'acqua».

Art. 14

Modificazioni all'articolo 20.

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della L.R. n. 6/1994:

a) le parole: «da lire 300.000 a lire 3.000.000», sono sostituite dalle parole:«da euro 155,00 a euro 1.549,00»;

b) le parole: «da lire 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle parole:«da euro 52,00 a euro 516,00»;

c) le parole: «da lire 10.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 5,00 a euro 52,00»;

d) le parole: «da lire 10.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 5,00 a euro 52,00»;

e) le parole: «da lire 10.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 5,00 a euro 52,00»;

f) le parole: «da lire 500.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle parole:«da euro 258,00 a euro 2.582,00»;

g) le parole: «da lire 500.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle parole:«da euro 258,00 a euro 2.582,00»;

h) le parole: «da lire 10.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 5,00 a euro 52,00»;

i) le parole: «da lire 300.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 155,00 a euro 1.549,00»;

l) le parole: «da lire 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 52,00 a euro 516,00» (4);

m) le parole: «da lire 500.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle parole:«da euro 258,00 a euro 2.582,00» (5);

n) le parole: «da lire 1.000.000 a lire 10.000.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 516,00 a euro 5.165,00» (6);

o) le parole: «da lire 500.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle parole:«da euro 258,00 a euro 2.582,00» (7);

p) le parole: «da lire 500.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle parole:«da euro 258,00 a euro 2.582,00» (8);

q) le parole: «da lire 10.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 5,00 a euro 52,00» (9);

r) le parole: «da lire 500.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle parole:«da euro 258,00 a euro 2.582,00» (10);

s) le parole: «da lire 300.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle parole:«da euro 155,00 a euro 1.549,00» (11);

t) le parole: «da lire 300.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle parole:«da euro 155,00 a euro 1.549,00» (12);

u) le parole: «da lire 20.000 a lire 200.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 10,00 a euro 103,00» (13);

v) le parole: «da lire 50.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 25,00 a euro 258,00» (14);

z) le parole: «da lire 5.000 a lire 50.000» sono sostituite dalle parole: «da euro 3,00 a euro 26,00» (15).

2. Il comma 6 dell'articolo 20 della L.R. n. 6/1994 è sostituito dal seguente:

«6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dalla Comunità montana con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione».

(4) La presente lettera, in origine indicata come lettera j) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(5) La presente lettera, in origine indicata come lettera k) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(6) La presente lettera, in origine indicata come lettera l) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(7) La presente lettera, in origine indicata come lettera m) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(8) La presente lettera, in origine indicata come lettera n) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(9) La presente lettera, in origine indicata come lettera o) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(10) La presente lettera, in origine indicata come lettera p) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(11) La presente lettera, in origine indicata come lettera q) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(12) La presente lettera, in origine indicata come lettera r) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(13) La presente lettera, in origine indicata come lettera s) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(14) La presente lettera, in origine indicata come lettera t) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

(15) La presente lettera, in origine indicata come lettera u) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.

Art. 15

Modificazioni all'articolo 22.

1. Il comma 4 dell'articolo 22 della L.R. n. 6/1994 è sostituito dal seguente:

«4. Il sessanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 20 spettano alle Comunità montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni tartufai».

Art. 16

1. Dopo l'articolo 22 della L.R. n. 6/1994 è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

Norme regolamentari.

1. La Regione emana entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge norme regolamentari per l'attuazione della stessa, sentita la competente Commissione consiliare».

Art. 17

Norma finanziaria.

1. Al finanziamento della minore entrata quantificata in ottantamila euro con imputazione all'UPB 1.01.001 (Cap. 100) parte entrata per l'anno 2004 e successivi, derivante dall'applicazione dell'art. 22, comma 4, della L.R. n.6/1994, così come sostituito dall'art. 15 della presente legge si provvede con

13 riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, con imputazione alla UPB 07.1.013 (Cap. 4190/6260) del bilancio parte spesa.

2. La Giunta regionale è autorizzata a norma della vigente legge regionale di contabilità ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, al bilancio regionale.

Art. 18

Norma finale.

1. La Commissione di cui all'articolo 6 della L.R. n. 6/1994 effettua la verifica delle tartufaie controllate, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e, qualora accerti l'inesistenza del requisito della presenza diffusa pari a due chilogrammi per ettaro, propone la revoca del riconoscimento alla competente Comunità montana.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le tartufaie controllate costituite precedentemente dovranno essere riperimetrate.