Legge Regionale 9 Aprile 2015 n.12 - Consiglio Regionale dell'Umbria
TITOLO VII
TARTUFI E FUNGHI
CAPO I
RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI
Articolo 99
(Disposizioni generali)
1. La Regione, in coerenza con le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire:
a) la tutela del patrimonio tartuficolo regionale;
b) lo sviluppo della tartuficoltura;
c) la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.
2. La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro, quale risorsa di grande valore ambientale ed economico delle zone montane e collinari, con:
a) la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell'Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella Regione;
b) l'adozione di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria.
3. La Regione tutela e valorizza il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell' articolo 110 ,per il miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani e svantaggiati nonché per attenuare l'esodo demografico.
Articolo 100
(Ambiti del territorio dove la raccolta di tartufi è libera)
1. La raccolta dei tartufi è libera:
a) nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla normativa.
Articolo 101
(Delimitazione delle tartufaie)
1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
2. Le unioni di comuni, previo parere della commissione di cui all' articolo 104 autorizzano la delimitazione delle tartufaie mediante le tabelle di cui al comma 1 .
3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno tartuficolo, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra «Raccolta dei tartufi riservata». Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno o ancorate ad alberi e loro rami senza provocare strozzature o
danneggiamenti alle parti vegetali ove vengano apposte.