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Regione Umbria

REGOLAMENTO REGIONALE 16 luglio 2007, n. 8

Disposizioni di attuazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta,

coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive integrazioni e modificazioni.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 33 del 25/07/2007 entrata in vigore 09/08/2007

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere

previsto dall' articolo 39, comma 1, dello statuto regionale . La Presidente della Giunta regionale

emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto dall' articolo 22-bis della legge regionale

28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei

tartufi) come aggiunto dall' articolo 16 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8 .

Art. 2

Certificazione della micorrizazione.

1. La certificazione della micorrizazione del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria è

effettuata dai soggetti e con le modalità di seguito indicati:

a) l'Azienda regionale Umbraflor, di seguito Umbraflor, e gli Istituti universitari individuati

con atto amministrativo dalla Giunta regionale, sono incaricati dalla Giunta stessa,

mediante apposite convenzioni, di effettuare la certificazione delle piante tartufigene;

b la certificazione è effettuata attraverso l'esame di un campione casuale di ogni partita di

piante tartufigene da commercializzare, pari al cinque per cento;

c) la metodica utilizzata per lo svolgimento degli esami dei campioni è costituita sia dal

metodo biomolecolare (genetico) che da quello microscopico. I risultati delle due

metodiche devono coincidere almeno per i quattro quinti delle piantine esaminate;

d) i soggetti di cui alla lettera a) provvedono a dividere le partite di piantine tartufigene,

imballandole in lotti di cento piantine ciascuno. Sull'esterno dell'imballaggio deve essere

evidente una scritta che individui con chiarezza: l'istituto certificatore, il numero e la

provenienza delle piantine e la certificazione della micorrizazione del tipo di tartufo

bianco, nero o altro dell'Umbria mediante campionamento;

e) i soggetti di cui alla lettera a) certificano piantine micorrizate da loro prodotte o prodotte

da aziende agricole che attestino la provenienza umbra delle stesse piantine.

Art. 3

Riconoscimento o rinnovo dell'autorizzazione delle tartufaie controllate.

1. Ai fini del riconoscimento o del rinnovo dell'autorizzazione delle tartufaie controllate la

Commissione competente, di cui all' articolo 6 della L.R. n. 6/1994 , accerta la necessaria

presenza diffusa del tartufo con eventuale utilizzo di strumentazione "GPS", suddividendo in

dieci quadranti per ogni ettaro la superficie della tartufaia controllata ed effettuando la verifica

su cinque quadranti per ogni ettaro scelti mediante sorteggio svolto dalla Commissione stessa.

2. La Commissione, con il cane appositamente addestrato fornito dal soggetto richiedente il

riconoscimento od il rinnovo o, in alternativa, messo a disposizione a titolo gratuito dalla

Comunità montana, dalle Associazioni dei cercatori o dalle Associazioni agricole, effettua la

verifica nel corso della stagione di raccolta secondo il calendario previsto dalla legge per le

diverse specie di tartufi. Il cane è condotto dal Presidente della Commissione.

3. Nel caso in cui la prima verifica dà esito negativo, cioè, non vengono raggiunti i due

chilogrammi previsti dalla L.R. n. 6/1994 , la Commissione deve procedere ad ulteriori

verifiche nella stessa tartufaia, precedute da altrettanti sorteggi dei quadranti, fino ad un

massimo di tre complessivamente. Le quantità reperite si sommano ai fini del riconoscimento o

del rinnovo. Soltanto nel caso in cui con tre verifiche effettuate nella stessa stagione di raccolta

non viene raggiunto il peso previsto dalla legge, il riconoscimento od il rinnovo sono negati.

4. Il conduttore al quale è stato negato il riconoscimento o il rinnovo dell'autorizzazione, ha

facoltà di presentare una nuova domanda l'anno successivo.

5. Se la richiesta di riconoscimento o di rinnovo dell'autorizzazione riguarda una tartufaia

controllata di superficie inferiore ad un ettaro, si riducono proporzionalmente il numero di

quadranti sui quali effettuare la verifica e la quantità di tartufi necessaria ad attestare la

presenza diffusa.

6. La verifica della Commissione viene effettuata annualmente su un campione estratto a sorte

dalla stessa pari al dieci per cento delle tartufaie controllate per le quali viene chiesto il

riconoscimento o il rinnovo nel corso di ogni anno. Per tutte le altre il riconoscimento od il

rinnovo avvengono tacitamente.

7. Alla richiesta di riconoscimento o di rinnovo di autorizzazione delle tartufaie controllate è

allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell' articolo 47 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con la quale il

conduttore richiedente attesta la quantità di tartufi ad ettaro raccolti nell'ultima stagione di

raccolta nella tartufaia controllata per la quale chiede il riconoscimento o il rinnovo.

8. Le richieste di riconoscimento o di rinnovo dell'autorizzazione di tartufaie controllate poste nei

territori dei Comuni non ricompresi, ai sensi della vigente normativa regionale, in alcuna

Comunità montana, sono presentate alla Comunità montana limitrofa.

Art. 4

Zone vocate.

1. Per zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura si intendono quei territori

che per speciali condizioni pedo-climatiche denotano storicamente una presenza tartufigena

naturalmente significativa ancorché molto variabile stagionalmente.

2. Le Comunità montane, in collaborazione con le Associazioni dei cercatori costituite al 31

dicembre 2003, verificano annualmente il perpetuarsi delle condizioni indicate al comma 1 e

l'eventuale presenza dei tartufi e, con il contributo della Regione, effettuano gli eventuali

interventi di mantenimento e miglioramento.

3. Le zone indicate come particolarmente vocate, individuate dalle Comunità montane e

comunicate alla Regione, fanno parte della mappatura prevista dalla legge regionale e sono

riunite nella Carta delle vocazioni tartuficole della Regione Umbria realizzata a cura di

quest'ultima.

4. Per le tartufaie controllate del tartufo nero pregiato, del tartufo moscato, del tartufo nero

d'inverno, del tartufo estivo, del tartufo uncinato, la presenza diffusa è accertata dalla

Commissione, in base alla presenza dei pianelli, all'attitudine che presenta il terreno a subire

interventi migliorativi e alla tendenza verso una evoluzione naturale della produzione.

Art. 5

Sostegno alle Associazioni tartufai.

1. Le Comunità montane, tenendo conto della effettiva attività svolta dalle Associazioni tartufai in

favore degli associati, della diffusione della conoscenza della materia tartufi e dell'opera di

sensibilizzazione circa la tutela dei tartufi stessi, possono sostenere anche finanziariamente

queste ultime previa sottoscrizione di accordi aventi durata almeno annuale, utilizzando parte

della maggior percentuale dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e dalle sanzioni.

2. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 è accordato alle Associazioni tartufai costituite al 31

dicembre 2003, nonché a quelle costituite successivamente a tale data qualora siano trascorsi

almeno tre anni dalla loro costituzione.

3. Le Associazioni tartufai danno conto dei finanziamenti ricevuti alle Comunità montane con

apposita relazione al termine di ogni anno, anche nel caso di maggior durata degli accordi

sottoscritti.

Art. 6

Attestazione di specificità.

1. La Regione organizza le iniziative delle associazioni interessate al conseguimento di un

attestato di specificità e di qualità dei tartufi dell'Umbria (bianco e nero) mediante il supporto

dei propri uffici e secondo le disposizioni contenute nel Reg. CEE n. 2082/92 .

2. Tra le Associazioni interessate sono comprese quelle dei tartufai costituite al 31 dicembre 2003,

quelle dei produttori e degli agricoltori ed i titolari delle aziende di trasformazione dei prodotti

tartuficoli.

Art. 7

Commissioni.

1. I soggetti di cui all' articolo 6 della L.R. n. 6/1994 che dispongono le designazioni dei

componenti delle Commissioni presso le Comunità montane, designano anche un componente

supplente. Qualora ritenuto necessario la Comunità montana costituisce in ulteriore

Commissione tutti i membri supplenti.

Regione Umbria

REGOLAMENTO REGIONALE 16 luglio 2007, n. 8

Disposizioni di attuazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta,

coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive integrazioni e modificazioni.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 33 del 25/07/2007 entrata in vigore 09/08/2007

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere

previsto dall' articolo 39, comma 1, dello statuto regionale . La Presidente della Giunta regionale

emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto dall' articolo 22-bis della legge regionale

28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei

tartufi) come aggiunto dall' articolo 16 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8 .

Art. 2

Certificazione della micorrizazione.

1. La certificazione della micorrizazione del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria è

effettuata dai soggetti e con le modalità di seguito indicati:

a) l'Azienda regionale Umbraflor, di seguito Umbraflor, e gli Istituti universitari individuati

con atto amministrativo dalla Giunta regionale, sono incaricati dalla Giunta stessa,

mediante apposite convenzioni, di effettuare la certificazione delle piante tartufigene;

b la certificazione è effettuata attraverso l'esame di un campione casuale di ogni partita di

piante tartufigene da commercializzare, pari al cinque per cento;

c) la metodica utilizzata per lo svolgimento degli esami dei campioni è costituita sia dal

metodo biomolecolare (genetico) che da quello microscopico. I risultati delle due

metodiche devono coincidere almeno per i quattro quinti delle piantine esaminate;

d) i soggetti di cui alla lettera a) provvedono a dividere le partite di piantine tartufigene,

imballandole in lotti di cento piantine ciascuno. Sull'esterno dell'imballaggio deve essere

evidente una scritta che individui con chiarezza: l'istituto certificatore, il numero e la

provenienza delle piantine e la certificazione della micorrizazione del tipo di tartufo

bianco, nero o altro dell'Umbria mediante campionamento;

e) i soggetti di cui alla lettera a) certificano piantine micorrizate da loro prodotte o prodotte

da aziende agricole che attestino la provenienza umbra delle stesse piantine.

Art. 3

Riconoscimento o rinnovo dell'autorizzazione delle tartufaie controllate.

1. Ai fini del riconoscimento o del rinnovo dell'autorizzazione delle tartufaie controllate la

Commissione competente, di cui all' articolo 6 della L.R. n. 6/1994 , accerta la necessaria

presenza diffusa del tartufo con eventuale utilizzo di strumentazione "GPS", suddividendo in

dieci quadranti per ogni ettaro la superficie della tartufaia controllata ed effettuando la verifica

su cinque quadranti per ogni ettaro scelti mediante sorteggio svolto dalla Commissione stessa.

2. La Commissione, con il cane appositamente addestrato fornito dal soggetto richiedente il

riconoscimento od il rinnovo o, in alternativa, messo a disposizione a titolo gratuito dalla

Comunità montana, dalle Associazioni dei cercatori o dalle Associazioni agricole, effettua la

verifica nel corso della stagione di raccolta secondo il calendario previsto dalla legge per le

diverse specie di tartufi. Il cane è condotto dal Presidente della Commissione.

3. Nel caso in cui la prima verifica dà esito negativo, cioè, non vengono raggiunti i due

chilogrammi previsti dalla L.R. n. 6/1994 , la Commissione deve procedere ad ulteriori

verifiche nella stessa tartufaia, precedute da altrettanti sorteggi dei quadranti, fino ad un

massimo di tre complessivamente. Le quantità reperite si sommano ai fini del riconoscimento o

del rinnovo. Soltanto nel caso in cui con tre verifiche effettuate nella stessa stagione di raccolta

non viene raggiunto il peso previsto dalla legge, il riconoscimento od il rinnovo sono negati.

4. Il conduttore al quale è stato negato il riconoscimento o il rinnovo dell'autorizzazione, ha

facoltà di presentare una nuova domanda l'anno successivo.

5. Se la richiesta di riconoscimento o di rinnovo dell'autorizzazione riguarda una tartufaia

controllata di superficie inferiore ad un ettaro, si riducono proporzionalmente il numero di

quadranti sui quali effettuare la verifica e la quantità di tartufi necessaria ad attestare la

presenza diffusa.

6. La verifica della Commissione viene effettuata annualmente su un campione estratto a sorte

dalla stessa pari al dieci per cento delle tartufaie controllate per le quali viene chiesto il

riconoscimento o il rinnovo nel corso di ogni anno. Per tutte le altre il riconoscimento od il

rinnovo avvengono tacitamente.

7. Alla richiesta di riconoscimento o di rinnovo di autorizzazione delle tartufaie controllate è

allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell' articolo 47 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con la quale il

conduttore richiedente attesta la quantità di tartufi ad ettaro raccolti nell'ultima stagione di

raccolta nella tartufaia controllata per la quale chiede il riconoscimento o il rinnovo.

8. Le richieste di riconoscimento o di rinnovo dell'autorizzazione di tartufaie controllate poste nei

territori dei Comuni non ricompresi, ai sensi della vigente normativa regionale, in alcuna

Comunità montana, sono presentate alla Comunità montana limitrofa.

Art. 4

Zone vocate.

1. Per zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura si intendono quei territori

che per speciali condizioni pedo-climatiche denotano storicamente una presenza tartufigena

naturalmente significativa ancorché molto variabile stagionalmente.

2. Le Comunità montane, in collaborazione con le Associazioni dei cercatori costituite al 31

dicembre 2003, verificano annualmente il perpetuarsi delle condizioni indicate al comma 1 e

l'eventuale presenza dei tartufi e, con il contributo della Regione, effettuano gli eventuali

interventi di mantenimento e miglioramento.

3. Le zone indicate come particolarmente vocate, individuate dalle Comunità montane e

comunicate alla Regione, fanno parte della mappatura prevista dalla legge regionale e sono

riunite nella Carta delle vocazioni tartuficole della Regione Umbria realizzata a cura di

quest'ultima.

4. Per le tartufaie controllate del tartufo nero pregiato, del tartufo moscato, del tartufo nero

d'inverno, del tartufo estivo, del tartufo uncinato, la presenza diffusa è accertata dalla

Commissione, in base alla presenza dei pianelli, all'attitudine che presenta il terreno a subire

interventi migliorativi e alla tendenza verso una evoluzione naturale della produzione.

Art. 5

Sostegno alle Associazioni tartufai.

1. Le Comunità montane, tenendo conto della effettiva attività svolta dalle Associazioni tartufai in

favore degli associati, della diffusione della conoscenza della materia tartufi e dell'opera di

sensibilizzazione circa la tutela dei tartufi stessi, possono sostenere anche finanziariamente

queste ultime previa sottoscrizione di accordi aventi durata almeno annuale, utilizzando parte

della maggior percentuale dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e dalle sanzioni.

2. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 è accordato alle Associazioni tartufai costituite al 31

dicembre 2003, nonché a quelle costituite successivamente a tale data qualora siano trascorsi

almeno tre anni dalla loro costituzione.

3. Le Associazioni tartufai danno conto dei finanziamenti ricevuti alle Comunità montane con

apposita relazione al termine di ogni anno, anche nel caso di maggior durata degli accordi

sottoscritti.

Art. 6

Attestazione di specificità.

1. La Regione organizza le iniziative delle associazioni interessate al conseguimento di un

attestato di specificità e di qualità dei tartufi dell'Umbria (bianco e nero) mediante il supporto

dei propri uffici e secondo le disposizioni contenute nel Reg. CEE n. 2082/92 .

2. Tra le Associazioni interessate sono comprese quelle dei tartufai costituite al 31 dicembre 2003,

quelle dei produttori e degli agricoltori ed i titolari delle aziende di trasformazione dei prodotti

tartuficoli.

Art. 7

Commissioni.

1. I soggetti di cui all' articolo 6 della L.R. n. 6/1994 che dispongono le designazioni dei

componenti delle Commissioni presso le Comunità montane, designano anche un componente

supplente. Qualora ritenuto necessario la Comunità montana costituisce in ulteriore

Commissione tutti i membri supplenti.