Associazione Tartufai "Il Perugino"
Federazione Nazionale Associazioni Tartufai Italiani
Fonte FNATI tramite la propria pagina Facebook
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali
Settore Consulenza
Ufficio Consulenza imposte indirette
FNATI – FEDERAZIONE
NAZIONALE TARTUFAI ITALIANI
VIA RIO SALSE, 2
41042 FIORANO MODENESE (MO)
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OGGETTO: Consulenza giuridica n. 956-11/2019
Associazione/ordine FNATI - FEDERAZIONE NAZIONALE
TARTUFAI ITALIANI
Codice Fiscale 93027330369
Istanza presentata il 21/02/2019
La risoluzione numero 10/E l’Agenzia delle Entrate permette di attuare la prima parte della riforma fiscale per la cessione di prodotti selvatici non legnosi del bosco prevista dai commi 692-697, art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018. Ora, un raccoglitore occasionale di prodotti selvatici può versare un sostituto d’imposta pari a € 100,00 attraverso il modello “F24 ELIDE” e commercializzare il raccolto per un valore di € 7.000,00 ad aziende acquistano tali prodotti. Bisognerà indicare il codice tributo “1853”, inserire gli estremi del contribuente nella sezione “contribuente” e la codifica del titolo di raccolta nella sezione “erario ed altro” come descritto al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/
Il compratore dovrà registrare il documento di versamento pagato dal raccoglitore del sostituto d’imposta con il “codice ricevuta” che è rappresentato dalla data dell’avvenuto pagamento, il codice fiscale del raccoglitore e il numero del codice tributo ovvero “1853”, a cui si aggiungeranno specie, quantità e valore transato tra raccoglitore ed azienda compratrice. Le cessioni a privati sono escluse dall’applicazione dei commi 692-697, art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.
I prodotti selvatici non legnosi si riconducono a funghi, tartufi, erbe officinali, bacche, resine, sughero e frutta in guscio, ovvero i prodotti selvatici contenuti nella descrizione del codice ATECO 02.30, a cui si aggiungono le piante officinali come descritte dall’art. 3 del Decreto Legislativo n. 75 del 21 maggio 2018.
I proventi derivati dalla vendita di tali prodotti non faranno cumulo con i redditi della persona fisica, fino a un valore di € 7000,00 annui, sia per lavoratori dipendenti del settore privato che del settore pubblico.Nota bene: l'’imposta si potrà pagare senza costi aggiuntivi fino al 18 febbraio 2019
Riportiamo integralmente una lettera del Presidente della F.N.A.T.I.
LA LIBERA RICERCA DEL TARTUFO NON SI TOCCA!
Ci riferiscono dalla Commissione Europea Petizioni, in merito alla Petizione 8123/15/TAXU, ancora oggetto di dibattimento, che “L’eurodeputato Cirio (ex Consigliere Comunale di Alba) afferma che se l’Europa riconosce il tartufo come prodotto agricolo, in Italia non può essere diversamente, ovvero non può essere ancora “res nullius”. Dunque suggerisce, come successe con l’IVA, che poi venne aggiustata, di scrivere anche in quest